Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili, per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• l’inquilino o il comodatario;
• i soci di cooperative divise e indivise;
• i soci delle società semplici;
• gli imprenditori individuali (solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce).
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.